La normativa

 

Il punto di riferimento è l’articolo 3 della Costituzione italiana: ”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge….”.

Dal principio generale discendono alcune indicazioni precise nell’articolo 37 ”la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore….” che evidenzia come le condizioni di lavoro debbano consentire l’essenziale funzione familiare e assicurare alla donna una protezione specifica nel momento in cui diventa madre, per la tutele della salute e del bambino.

L’articolo 51 della Costituzione introduce la condizione paritaria nell’ambito della rappresentanza: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” e viene rafforzato nel 2001 prevedendo l’introduzione di azioni a favore del riequilibrio tra i generi: “La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra uomini e donne”.

Approvato il Collegato Lavoro

Approvato definitivamente il 19 ottobre 2010, dopo due anni di gestazione e un rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano per problemi di incostituzionalità il collegato Lavoro.

 

Di seguito i principali riferimenti normativi suddivisi per tipologia di intervento o figura istituzionale:

 

La parità di trattamento nel lavoro prevista dalla normativa europea

 

 

 


La CdP

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