La normativa

 

Sentenze Consigliere Parità Provincia di Torino

Sentenza: la maternità deve essere riconosciuta nella progressione di carriera

Tribunale di Pinerolo - Sezione Lavoro sentenza n. 394/07
Corte d'Appello di Torino - Sezione Lavoro sentenza n. 564/08

Con atto adesivo della Consigliera di Parità della Provincia di Torino


Lieto fine con sentenza della Corte d’Appello di Torino per la causa di una dipendente della Pubblica amministrazione. La lavoratrice, impiegata presso un Comune del circondario di Torino, aveva denunciato il mancato riconoscimento del periodo di astensione obbligatoria per maternità ai fini della sua progressione di carriera, con conseguente danno anche a livello retributivo. La sentenza della Corte d’Appello di Torino, ha confermato le conclusioni del Giudice di primo grado, specificando in più la natura discriminatoria del comportamento della Pubblica Amministrazione nei confronti della dipendente.
La natura discriminatoria era stata rilevata, in particolare dall’atto adesivo della Consigliera di Parità provinciale curato dall’avv. Mirella Caffaratti, in quanto avere escluso la lavoratrice dalla valutazione per la progressione orizzontale di carriera, a cagione del fatto che si trovava in maternità, viola la normativa che
prevede che i periodi di aspettativa per gravidanza e maternità obbligatoria siano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato.
Accolte in pieno, quindi, le ragioni della lavoratrice e della Consigliera di Parità provinciale.

 


Le Consigliere di Parità promuovono e vincono la causa: licenziata perché incinta viene reintegrata nel luogo di lavoro


Tribunale di Torino - Sezione Lavoro - Sentenza n. 3503 del 2005 depositata 6 agosto 2005

Intervento della Consigliera di Parità della Provincia di Torino

 

La sentenza ha dichiarato il carattere discriminatorio dei comportamenti della società s.r.l. Santa Croce, che gestisce diverse case di cura tra cui Villa Ida di Lanzo Torinese, nei confronti della Dott.ssa A.P.

Il caso si è verificato nel settembre 2003, quando la dott.ssa A.P., alcuni mesi dopo aver concordato un’assunzione a tempo indeterminato presso la casa di cura, accortasi di essere incinta aveva comunicato tale stato alla direzione. La novità aveva fatto sì che la società, invece di adempiere all’impegno preso, decidesse di assumerla con contratto di collaborazione, per poi licenziarla.

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Altre sentenze significative

Molestatore punito, risarcita anche la Consigliera di Parità

Sentenza 266 del TRibunale di torino del 05/02/2009


La Cassazione afferma il diritto della Consigliera di Parità a costituirsi parte civile e ottenere un risarcimento nei processi per molestie sessuali sul luogo di lavoro.
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 aprile 2009, ha affermato un importante precedente: la Consigliera di Parità ha titolo per presentarsi come parte civile in un processo penale per molestie sul lavoro in qualità di soggetto danneggiato e come tale può avere diritto a un risarcimento da parte del colpevole. Inoltre, viene confermato il principio che le molestie sessuali, in assenza di un reato specifico nel nostro Codice Penale, possono dar luogo a una condanna per maltrattamenti.

Questo risultato è frutto dell’azione della Consigliera di Parità del Piemonte, Alida Vitale, che nel 2007 si era costituita parte civile nell’udienza preliminare, in appoggio ad alcune lavoratrici dell’azienda torinese Sagat in servizio presso l'aeroporto di Caselle di Torino, affermando che il Codice di Pari opportunità adottato nel 2006 ha inserito le molestie, anche quelle sessuali, tra le discriminazioni, quindi entro il campo di intervento delle Consigliere di Parità.

Il processo riguardava tre coordinatori del personale, autori di minacce, insulti e ricatti sessuali ripetuti nei confronti di cinque hostess a terra dello scalo torinese. Due dei tre imputati si erano riconosciuti colpevoli, patteggiando la pena, mentre il terzo, condannato, aveva fatto ricorso, contestando proprio la presenza in giudizio della Consigliera. Che oggi viene pienamente e definitivamente legittimata da questa sentenza.

Sentenza n. 23923 del 10 giugno 2009, la Cassazione ha affermato che il superiore deve risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dal suo comportamento aggressivo e prevaricatore nei confronti di una impiegata alle sue dipendenze.

Ad avviso dei giudici della Cassazione il dirigente, deve azionare i “conseguenti poteri inibitori” per tenere a bada le sue intemperanze, una precauzione che ogni “uomo medio, dotato di comuni poteri percettivi e valutativi” avrebbe dovuto fare per evitare le “conseguenze lesive” lamentate.

 

Sentenza della Corte di Cassazione sul mobbing n.ro 22858 - 11 settembre 2008

Sintesi della Sentenza della Corte di Cassazione sul mobbing e i sindacati n. 12738 -del 26 marzo 2008

Sentenze relative alla gestione del rapporto lavorativo rispetto alla maternità


Sì al congedo di paternità prima che il bebé sia nato

Per la prima volta in Italia una sentenza stabilisce che il congedo di paternità può scattare anche prima del parto. Ovvero il papà può sostituirsi alla mamma a tutti gli effetti, anche se ovviamente non ha il pancione.

La sezione lavoro del tribunale civile di Firenze ha riconosciuto il diritto di un padre a vedersi retribuito l’intero periodo di astensione dal lavoro - cinque mesi - previsto dal testo unico della legge 151 del 2001 in caso di maternità della moglie.
Il verdetto è del giudice Giampaolo Muntoni e la causa è stata promossa da un lavoratore dipendente contro l’Inps che si rifiutava di corrispondergli l’indennita’ dell’80 per cento. Secondo l’Inps, il padre non avrebbe dovuto usufruire dell’indennita’ per i due mesi antecedenti al parto della moglie poiché la coniuge in quel periodo non aveva versato i contributi in quanto libera professionista.

Una sentenza innovativa dato che per la prima volta viene riconosciuto il diritto del padre ad ottenere l’intero periodo di astensione, compresi quindi anche i mesi prima del parto.
Il periodo di astensione usufruibile dal padre era gia’ individuato da alcune circolari Inps, senza pero’ che nelle stesse venisse espressamente specificato se al padre dovesse spettare l’intero periodo o solo il periodo post parto cioe’ tre mesi. L’Inps, percio’ si rifiutava di corrispondere l’indennita’ dell’80 per cento per un periodo di cinque mesi prevista per la madre anche al padre sostenendo che lo stesso non agiva in diritto autonomo ma soltanto derivato.

 

 

 

 


La CdP

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