L'onere della prova

 

Per offrire le medesime garanzie di tutela nelle cause intentate per atti discriminatori in base al sesso, la Legge 125/91 ha previsto l’ onere della prova, cioè: l’obbligo della parte in causa, qualora ci siano gli estremi per poter presumere una discriminazione basata sul sesso, di dimostrare la sua inesistenza. art. 4 lege 125/91 “azioni in giudizio”: " quando il ricorrente (cioè la/il lavoratrice/ore che denunciano la discriminazione in base al sesso) fornisce elementi di fatto (desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti) che permettano di fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione".

L’onere della prova è stato introdotto dalla Comunità Europea - Direttiva 97/80 - e con il sollecito invito agli Stati membri ad adottare gli strumenti necessari per ridurre il fenomeno. L’onere della prova è ridefinito nella Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Articolo 10 Onere della prova "Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento".