Cosa si intende per discriminazione
La definizione di discriminazione è introdotta dalle Direttive europee e dalla nostra normativa. In particolare la Direttiva 2002/73/CE, adottata dall'Italia con il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro intende con:
• discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga,
• discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari
• molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo
• molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Le molestie e le molestie sessuali, sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di, o la sottomissione a, tali comportamenti da parte di una persona non possono essere utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona.
Stabilisce, in particolare, l'adozione dell'inversione dell'onere della prova nei casi in giudizio.
Intervento dell’avv. Alida Vitale sulle riforme introdotte dal decreto legislativo 145/05 presentato nel Seminario “Pari Opportunità anche per il lavoro atipico, precario e autonomo” tenutosi il 24 ottobre 2005 presso la sala Auditorium della Provincia di Torino.
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Il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 11 aprile 198 "Codice delle parità opportunità tra uomo e donna" che definisce le tipologie di discriminazione sanzionabili.
Il divieto di discriminazione di genere è introdotto nella legislazione italiana, in riferimento a quanto previsto dalla Costituzione, attraverso la Legge 9 dicembre 1977, n. 903
"Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"
Art. 1.
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma
pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.
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Art. 2
La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.
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Art. 3
E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
(...)
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