Discriminazioni sul lavoro: risolte due azioni in giudizio

 

Sono circa 350 i casi pervenuti all’ufficio della Consigliera di Parità provinciale di Torino dal 2001 al primo trimestre 2008, in crescita continua se si guarda ai 14 casi del 2002, agli 88 del 2007, ai già 23 nel primo trimestre 2008.
Il risultato è frutto dell’attività in rete con i Centri per l’impiego della provincia, i Sindacati e la Direzione Provinciale del Lavoro – Servizi Ispettivi, le agenzie formative, le ASL e ASO, i Consulenti del Lavoro e di attività di promozione specifiche.


16 giugno conferenza stampa in Sala Marmi
da sx avv. Mirella Caffaratti, Laura Cima, Ivana Melli

«La maternità permane il fattore di rischio maggiore per le lavoratrici – spiegano le Consigliere di Parità Laura Cima e Ivana Melli - come dimostrano anche i due casi che recentemente si sono risolti, con il nostro sostegno, favorevolmente per le lavoratrici. Il primo è un caso di demansionamento e di progressiva esclusione, fino ad arrivare al licenziamento della lavoratrice, l'altro riguarda il riconoscimento dei diritti della lavoratrice nella progressione di carriera. Discriminazioni, soprattutto queste ultime, che troppo spesso le donne accettano in silenzio e che contribuiscono a mantenere alto il gap tra salari maschili e femminili e nell’accesso ai ruoli di responsabilità. Questi casi, risolti con successo, sono un importante esempio e un incoraggiamento per tutte le lavoratrici e i lavoratori che si trovano in difficoltà affinché trovino il coraggio di informarsi e di chiedere aiuto. D'altro canto sono utili per ricordare all'azienda che la discriminazione è un costo che può essere evitato con una gestione delle risorse umane attenta alla persona e alla sua valorizzazione».

Il 16 giugno 2008 le Consigliere di parità hanno presentato l'aggiornamento dei dati del 2007 e dei primi mesi del 2008. Un'occasione per presentare anche i due casi risolti favorevolmente in giudizio con la consulenza legale dell'avv. Mirella Caffaratti.

Sentenza: la maternità deve essere riconosciuta nella progressione di carriera

Lieto fine con sentenza della Corte d’Appello di Torino per la causa di una dipendente della Pubblica amministrazione. La lavoratrice, impiegata presso un Comune del circondario di Torino, aveva denunciato il mancato riconoscimento del periodo di astensione obbligatoria per maternità ai fini della sua progressione di carriera, con conseguente danno anche a livello retributivo. La sentenza della Corte d’Appello di Torino, ha confermato le conclusioni del Giudice di primo grado, specificando in più la natura discriminatoria del comportamento della Pubblica Amministrazione nei confronti della dipendente.
La natura discriminatoria era stata rilevata, in particolare dall’atto adesivo della Consigliera di Parità provinciale curato dall’avv. Mirella Caffaratti, in quanto avere escluso la lavoratrice dalla valutazione per la progressione orizzontale di carriera, a cagione del fatto che si trovava in maternità, viola la normativa che
prevede che i periodi di aspettativa per gravidanza e maternità obbligatoria siano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato.
Accolte in pieno, quindi, le ragioni della lavoratrice e della Consigliera di Parità provinciale.

Il demansionamento dopo la maternità è un comportamento discriminatorio

La Consigliera provinciale, con la consulenza legale dell’avv. Mirella Caffaratti, è intervenuta in adesione al ricorso di una lavoratrice che aveva denunciato il demansionamento sul luogo di lavoro al rientro dalla maternità. Il suo posto di lavoro era stato affidato al collega assunto per sostituirla nel periodo di astensione obbligatoria e alla lavoratrice erano state assegnate “operazioni semplici ed elementari, quali sono quelle di inserimento dei dati in un computer”. Infine era seguito il licenziamento, causa la soppressione del posto al quale era stata assegnata illegittimamente, a seguito del demansionamento.
Nell’ambito dell’atto adesivo della Consigliera di Parità era rilevato come «con tutta evidenza, l’intero comportamento della società convenuta è discriminatorio, in quanto non sono mai stati considerati, come la legge impone di considerare, gli eventi gravidanza e maternità e, anche se il comportamento della società convenuta potesse apparire neutro, questo in realtà, è stato tale da mettere la lavoratrice, in quanto madre, in una situazione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori sino a provocare la sua espulsione dall’azienda».
Nell’ambito della conciliazione avvenuta tra le parti di fronte al giudice, è stato previsto il risarcimento della lavoratrice e, l’impegno da parte dell’azienda a diffondere tra tutti i dipendenti il Codice Pari Opportunità, inserendolo nel listino paga del mese di luglio.

I casi del primo trimestre 2008

I 23 casi pervenuti all’ufficio della Consigliera di Parità provinciale nel primo trimestre 2008 segnalano una continuità con il 2007 rispetto all’età delle persone che si rivolgono al servizio: nel 49% dei casi in un’età compresa tra i 35 e 40 anni mentre nel 2006 la prevalenza era tra lavoratrici/ori di età tra i 30 e i 35 anni (35%).
Il 69% degli utenti che ha richiesto un colloquio con la Consigliera vive una situazione famigliare parentale, il 22% è rappresentato da donne in situazione monoparentale.
Nel 70% dei casi sono lavoratrici/ori di imprese private con un contratto a tempo indeterminato (l’87%), svolgono un’attività impiegatizia (53%) o operaia (43%), in prevalenza nel settore dei servizi (39%).

 

 

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